Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. È istituito il servizio telefonico gratuito di soccorso per i minori al quale possono, per chiedere un aiuto immediato, rivolgersi anche altri soggetti deboli della società, ovvero anziani e disabili.
      2. Il servizio si esplica mediante l'attivazione di un numero telefonico dotato di un numero adeguato di linee per raccogliere e indirizzare le richieste di aiuto al fine di fornire una risposta immediata.
      3. Chiunque può utilizzare il servizio telefonico previsto dal presente articolo per segnalare le situazioni di disagio di cui al comma 1.
      4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a dare adeguata pubblicità al numero telefonico di soccorso e alle finalità del servizio.